VULNERABILITÀ SISMICA E COPERTURA ASSICURATIVA

L’attuale necessità di rilancio dell’economia nazionale anche attraverso lo sblocco del settore delle costruzioni costituisce l’occasione per riportare all’attenzione di tutti gli stakeholder la tematica, sempre urgente e sentita, della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio italiano e in particolare della necessità, mai concretamente affrontata, di prevedere un sistema assicurativo che fornisca le necessarie garanzie relative al rischio sismico.

Il tema della vulnerabilità sismica degli edifici è infatti particolarmente critico in Italia. I numerosi danni riscontrati in occasione dei purtroppo frequenti e tragici eventi sismici che si sono verificati nel nostro Paese hanno evidenziato gli insufficienti standard di sicurezza che gli immobili esistenti hanno rispetto a quelli attualmente prescritti dalle Norme Tecniche sulla progettazione e realizzazione di opere (in particolare le NTC 2018).

In questo contesto la normativa ha avuto nel tempo vari aggiornamenti e l’OPCM 3274/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente modificata e integrata con l'Ordinanza n. 3316 del 2 ottobre 2003, ha introdotto l'obbligo di una valutazione dello stato di sicurezza sismica di gran parte delle opere esistenti, prevedendo la verifica sismica di edifici strategici e rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della Protezione Civile) e delle Regioni.

Per vulnerabilità sismica occorre precisare che si intende la valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Essa misura sia la perdita o la riduzione di efficienza, sia la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali. Ad esempio, nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Il Dipartimento della Protezione Civile, secondo le proprie competenze, con D.P.C.M. n. 3685 del 21 ottobre 2003, ha provveduto a definire le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza statale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, inoltre fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare sugli edifici ed opere rientranti nelle suddette tipologie.

Un altro esempio è quello di Regione Lombardia che, attraverso il Decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, ha aggiornato l’elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale, aggiornato successivamente con decreto n. 7237 del 22 maggio 2019, e il programma temporale delle verifiche. Il monitoraggio degli edifici e delle opere rilevanti e strategiche viene effettuato mediante la compilazione da parte dei tecnici di una apposita scheda predisposta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti.

Ad oggi, però, se tanto si è fatto in termini di prevenzione, continua a mancare una disciplina a tutela dei rischi economici e sociali connessi ad eventi sismici e alle loro conseguenze, ossia di un sistema di indennizzabilità delle conseguenze del sisma.

Da parecchi anni è in corso un dibattito a vari livelli politici, tecnici, economici nonché da parte degli enti assicurativi relativo alla necessità di introdurre un sistema assicurativo obbligatorio contro i rischi derivanti da calamità naturali.

Tale obbligo, oltre a costituire garanzia e tutela per i cittadini nel caso di sinistri dovuti ad eventi sismici, costituirebbe uno stimolo per i proprietari e per le compagnie assicurative a verificare l’effettiva affidabilità delle costruzioni, per poter differenziare i premi assicurativi tra i vari immobili in funzione del rischio e, quindi, ad intervenire in caso di carenze strutturali.

L’introduzione di tale polizza assicurativa obbligatoria costituirebbe quindi un formidabile impulso per il settore delle costruzioni per il nostro Paese in cui, come è noto, la qualità del patrimonio edilizio esistente è piuttosto scadente e non in linea con le normative anti-sismiche attualmente in vigore. 

Ad oggi sono stati fatti vari tentativi di sviluppo normativo in tal senso e sono state avanzate alcune proposte di legge che però non hanno portato ad alcun esito sostanziale, anche a causa delle notevoli problematiche di tipo economico e finanziario che dovrebbero sostenere le compagnie Assicuratrici e dei costi non trascurabili dei premi di polizza che dovrebbero essere obbligatoriamente sostenuti dai cittadini.

A tal scopo riteniamo che l’adozione dello schema già previsto per le Assicurazioni Postume Decennali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005) dove è prevista la figura del Controllore Tecnico Indipendente accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020, agevolerebbe sicuramente la risoluzione di alcune problematiche che hanno fino ad oggi impedito l’attuazione di tale sistema normativo ed assicurativo.

La presenza di un Controllore Tecnico avente i requisiti di indipendenza e terzietà effettivamente garantibili, ad oggi, solo dagli Organismi di Ispezione di Tipo A, abilitato a valutare in maniera tecnicamente adeguata e indipendente la vulnerabilità sismica dell’edificio e, nota l’esposizione (persone, edifici, beni culturali, impianti, infrastrutture) e la pericolosità sismica di base e locale di un’area, stimare il relativo rischio sismico consentirebbe infatti una più mirata quantificazione del rischio assicurativo e la relativa stima dei costi.

Sarebbe particolarmente utile stabilire quindi un “rating” della sicurezza sismica dell’immobile esistente che dovrebbe misurare la sicurezza di ciascun edificio, analogamente a quanto previsto ad esempio dal D.M. n.58 del 28 febbraio 2017, successivamente corretto con il D.M. n.65 del 20 marzo 2017 e aggiornato dal  D.M. 24 del 09.01.2020 che introduce nell’Allegato A le "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" per la determinazione del cosiddetto “Sismabonus”; in base quindi ad un’opportuna  classificazione si potrebbe impostare in maniera adeguata la relativa polizza assicurativa. 

Il Controllore Tecnico sarebbe il soggetto idoneo ad attribuire tale “rating” sulla base delle valutazioni progettuali, documentali e susseguenti ad ispezioni effettuate presso l’edificio oggetto della polizza assicurativa.

La tematica è sicuramente complessa e coinvolge vari aspetti tecnici, economici, assicurativi; nell’ultimo decennio sono stati comunque fatti passi avanti nello sviluppo di proposte normative adeguate e nel confronto tra i vari stakeholder.  

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e considerata l’attuale situazione di grave crisi del sistema delle costruzioni italiano, riteniamo a questo punto urgente affrontare in modo definitivo la tematica della gestione dei rischi connessi ad eventi sismici mediante l’adozione di un sistema assicurativo obbligatorio: come Organismo di Ispezione Indipendente, CONTECO è disponibile a fornire ai vari stakeholder il proprio contributo ed esperienza ultra ventennale maturata nel settore delle Costruzioni in particolare quello delle Ispezioni del progetto e della realizzazione.

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