Superbonus 110%

Il Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, convertito con L. n. 77 del 17/7/2020 ha introdotto agli artt. 119 e 121 il cd “Superbonus” (diviso in Ecobonus maggiorato e Sismabonus maggiorato), ossia una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà (a prescindere dal titolo di possesso sugli immobili) interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

La detrazione fiscale allo stato opera per una finestra molto contenuta (ultimazione lavori entro il 31 dicembre 2021) che la rende, quantomeno per gli interventi dimensionalmente più rilevanti, di difficile attuazione. Il Presidente del Consiglio si è però già più volte espresso incidentalmente sulla possibilità di proroga, confermata da più di un rumours di palazzo. Il provvedimento estensivo potrebbe già giungere con l’attesa Legge di bilancio 2021, rendendo dunque l’incentivo particolarmente accattivante anche per i “grandi” proprietari immobiliari. L’attuale meccanismo prevede peraltro che in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi sia possibile optare per la cessione della detrazione: in accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che quest’ultimo recupererà sotto forma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi (compresi gli istituti di credito) dell’interezza della detrazione spettante.

Gli interventi sono classificabili (secondo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 8/8/2020 n. 283847) secondo due categorie: quelli cd “trainanti”, ossia necessari ed indispensabili per beneficiare del Superbonus, e quelli “trainati” che possono beneficiare della detrazione soltanto se posti in essere in abbinamento ai primi. Per l’elenco dettagliato si rimanda alla tabella contenuta nel citato Provvedimento della AdE. Da segnalare è che la detrazione si applica non solo sui lavori strettamente intesi, ma anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. Per poter beneficiare dell’incentivo Ecobonus maggiorato, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Se questo risultato non fosse conseguibile (perché ad es. già in seconda classe energetica), l’alternativa è l’ottenimento del passaggio alla classe energetica più alta. Il passaggio di classe va dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, e l’asseverazione, da parte di tecnico abilitato, del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tale asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare, secondo la procedura online predisposta da ENEA.

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